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Il cumulo con redditi da lavoro

La normativa in vigore diversifica secondo la tipologia di pensione.

 

Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 01/01/2003

Tipologia di pensione Lavoro dipendente Lavoro autonomo
Pensione di vecchiaia Cumulo Totale Cumulo Totale
Pensione di anzianità e di inabilità con 40 anni di contributi oppure 37 anni di contributi + 58 anni di età Cumulo Totale

 

Cumulo Totale

 

Pensione di anzianità

(*)

Divieto di cumulo Cumulo Parziale

La pensione cumulabile ammonta a :

PC=TM + il 70% del (P-TM) (con  trattenuta uguale o minore il 30% del reddito) 

Eccezioni

Cumulo totale se la pensione ha:

  • decorrenza ante 1/1/95

  • decorrenza ante 1/10/96 con requisito per le pensioni d'anzianità al 31/12/94

  • decorrenza tra 1/10/96 e il 31/12/97 e con 35 anni di contributi e 52 anni di età al 30/9/96 oppure 36 anni di contributi al 30/9/96

  • decorrenza tra 1/10/96 e 31/12/97 per i bloccati al 28/9/94 con requisiti al 31/12/94  

 

Pensioni di inabilità con meno di 40 anni di contributi

(*)

PC=TM + il 50% del (P-TM) PC=TM + il 70% del (P-TM) (con  trattenuta uguale o minore il 30% del reddito )
Le tipologie di pensione con (*) al raggiungimento dell'età utile per il requisito della pensione di vecchiaia(60 anni donna - 65 uomo) potranno essere interamente cumulabili sia con il reddito da lavoro dipendente che autonomo. 

PC = Pensione Cumulabile ; TM = Trattamento Minimo ; P = Pensione Percepita    

 
  • Pensioni di anzianità con 37 anni di contribuzione e 58 anni di età:
Possibilità di cumulo dal 01/01/2003  Pensioni  anzianità con 37 anni o più di contribuzione e 58 anni o più di età alla cessazione 
lavoro dipendente Cumulo Totale
lavoro autonomo Cumulo Totale

Possono accedere a tale normativa,  a decorrere dal 01/01/2003, anche i pensionati nei cui confronti trovano applicazione regimi di divieto parziale o totale di cumulo, versando Una Tantum secondo l'importo determinato dall'art.44 comma 2 della legge finanziaria 2003 

Esempi di calcolo della decurtazione:

 CUMULO PARZIALE – Come calcolare la decurtazione

Importo trattamento minimo INPS annuo per il 2002:  (392,69 x 13)

5.104,97

Primo esempio
Reddito annuo pensione - € 15.000,00 - Reddito annuo lavoro autonomo € 12.000,00

Eccedenza pensione minima (15.000,00 – 5.104,97)

9.895,03

Decurtazione (30% di 9.895,03)

2.968,51

30% del reddito da lavoro autonomo 3.600,00
Pensione spettante (15.000,00 – 2.968,51) 12.031,49
Nel primo esempio la decurtazione non supera il 30% del reddito da lavoro autonomo

Secondo esempio
Reddito annuo pensione € 18.000,00 - Reddito annuo lavoro autonomo € 6.000,00

Eccedenza pensione minima (18.000,00 – 5.104,97)  12.895,03
Decurtazione (30% di 12.895,03) 3.868,51
30% del reddito da lavoro autonomo 1.800,00
Pensione spettante (18.000,00 – 1.800,00) 16.200,00
Nel secondo esempio la decurtazione sarebbe superiore al 30% del reddito da lavoro autonomo

 

Adempimenti da espletare in caso di cumulo:

  • Dichiarare, all'Ente che paga la pensione,l'ammontare dei redditi che si prevede di conseguire nell'anno in corso.
  • In base a tale dichiarazione l' Ente provvederà ad effettuare le trattenute provvisorie delle quote di pensione non cumulabile.
  • Entro il 30 giugno dell'anno successivo il pensionato dovrà presentare all'Ente che paga la pensione ,la dichiarazione dei redditi da lavoro riferita all'anno precedente per il conguaglio .

Sanzioni:

  • Coloro che non presenteranno la dichiarazione dei redditi dovranno versare all'Ente previdenziale di appartenenza l'intero importo annuo della pensione percepita.