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I mezzi di tutela

Il pensionato ha tre possibilità di tutelare i propri interessi quando ritiene che il provvedimento emesso dall'Ente Previdenziale sia viziato da errori di diritto, di calcolo o di altra natura :
  1. il riesame amministrativo - art. 26, legge 315/67 ;
  2. il ricorso al CIV - Comitato di Vigilanza;
  3. il ricorso alla Corte dei Conti - T.U. approvato con Rdl 1214/34 e legge 19/94 .

Il riesame amministrativo

Può essere chiesto,con lettera raccomandata, dopo aver ricevuto il provvedimento; l' Amministrazione, ricevuta la richiesta di riesame, fornirà gli opportuni chiarimenti. In caso di ritardo nella risposta, la medesima può essere sollecitata ai sensi della legge 241/90 (trasparenza atti pubblici) e l'Amministrazione è costretta a rispondere entro 30 giorni dalla data del sollecito, inoltrato anch'esso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno . 

Il ricorso al CIV   

Dovrà essere inoltrato,a mezzo raccomandata postale, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato .

Può essere inviato alla Sede Territoriale INPDAP che ha emesso il provvedimento, è redatto in carta libera e sottoscritto dall'interessato o dal mandatario o rappresentante, al quale sia stato rilasciato regolare mandato .

Il ricorso alla Corte dei Conti   

Il ricorso sottoscritto dall'interessato o dal suo procuratore speciale, deve contenere:

  • le generalità del ricorrente;
  • la residenza e il domicilio;
  • la precisa indicazione del provvedimento impugnato;
  • l'esposizione dei fatti ed i motivi del ricorso;
  • le norme ritenute violate .

Due copie del ricorso devono essere presentate all'Ufficiale Giudiziario per la notifica al legale rappresentante pro-tempore dell'INPDAP, nella sede di via S. Croce in Gerusalemme N° 55 - ROMA .

Una copia sarà restituita al ricorrente, che dovrà presentarla o spedirla a mezzo lettera raccomandata, alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti ove il ricorrente ha la residenza .

La omessa o irregolare notifica rende il ricorso improponibile . 

 

 

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